Descrizione

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.
Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi d’alto fusto (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.
In particolare il territorio del comune di Triuggio è in gran parte soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 e smi, anche per la presenza del Parco regionale della Valle del Lambro.
In generale si possono distinguere due casistiche:
1) porzioni di territorio non soggette a tutela, ove il taglio di alberi NON parte di filari non è soggetto ad autorizzazione
2) porzioni di territorio soggette a vincolo paesaggistico, dove si hanno tre possibilità:
- AREE BOSCATE, anche identificate dal vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) dove la domanda di taglio colturale delle piante singolarmente identificate va indirizzata al competente ente Parco della Valle del Lambro , competente anche per le aree di territorio esterne a quanto normato dall' art. 12 del PTC del Parco stesso (Sistema degli Aggregati Urbani, ex aree di iniziativa comunale) che effettuerà le proprie valutazioni ed emetterà eventualmente la autorizzazione apposita.
- Semplice taglio senza sostituzione in AREA NON BOSCATA, ovvero la stessa non sia indicata come bosco dagli strumenti urbanistici anche in assenza di effettiva copertura arborea, ricadente nella zona art. 12 del PTC del Parco della Valle del Lambro; in questo caso il taglio colturale di un albero di alto fusto è soggetto, ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ex DPR 31/2017 allegato B.22, [ ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; ] in tale caso pertanto il cittadino dovrebbe provvedere ad incaricare un tecnico di parte ( i.e. un perito agronomo, geometra, architetto, ingegnere) per la stesura della pratica di cui trattasi, da inviarsi al comune mediante portale telematico www.impresainungiorno.gov.it.
- Taglio/abbattimento dell' albero dove si procede a contestuale sostituzione dell' essenza arborea, ovvero ad una nuova piantumazione sostitutiva, che ricade ex DPR 31/2017 nelle fattispecie dell' allegato A.14 [ INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;]. Data la presenza del Parco della Valle del Lambro, si rimanda ad apposito elenco delle essenze arboree ammesse pubblicate sul PTC del Parco stesso. Taglio e ripiantumazione debbono avvenire contestualmente, ovvero nei tempi brevissimi dovuti
tecnicamente alle fasi di lavorazione. Si consiglia di avere a disposizione fatture e/o bolle di consegna datate delle essenza che vanno a sostituire quelle da abbattere durante le operazioni di taglio.
In ogni caso, a valle della eventuale pratica paesaggistica semplificata non servirebbe alcuna pratica comunale per il taglio effettivo del' albero, fatte salve prescrizioni della commissione paesaggio.
Inoltre si precisa come l' abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini.
Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.
Approfondimenti
La malattia nota come “cancro colorato del platano” è causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata f. sp. platani e ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere Platanus. Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all’interno dei tessuti vegetali attraverso ferite o con il micelio.
Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in tre tipologie di zone:
- zone indenni: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;
- zone focolaio: aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l’eradicazione;
- zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l’eradicazione.
Gli interventi sulle piante nelle diverse zone devono sempre essere comunicati all'ERSAF Lombardia (Servizio Fitosanitario Regionale) che, per le zone focolaio e le zone di contenimento rilascia l'autorizzazione.
Per ulteriori informazioni e per gli approfondimenti normativi consulta il sito di Regione Lombardia.